Licenza di istituto di vigilanza privata

La licenza per la gestione di un istituto di vigilanza privata è disciplinata dagli artt. dal 134 al 141 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931) e dai relativi articoli del Regolamento d'esecuzione (R.D. 635/1940).

La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Prefettura della provincia ove viene attivata la sede principale dell'attività, utilizzando la modulistica presente nella sezione documenti.

La normativa di riferimento è stata profondamente innovata dall'art. 4 del Decreto Legge 8 aprile 2008, n.59 (convertito nella legge 6 giugno 2008, n.101) e dal Decreto del Presidente delle Repubblica 4 agosto 2008 n.153, adeguando, tra l'altro, la materia alle regole comunitarie.

L'iter di adeguamento normativo alle disposizioni comunitarie della disciplina italiana in materia di sicurezza privata, ha richiesto ulteriori interventi amministrativi di attuazione:

a) D.M. 1 dicembre 2010, n.269: "Disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti". Il decreto, che definisce i requisiti tecnici, economici ed operativi (c.d capacità tecnica) per la vigilanza privata, per le investigazioni private e le informazioni commerciali, è disponibile nella sezione documenti. La circolare attuativa, del 24 marzo 2011, è pure disponibile nella stessa sezione.

Alcune disposizioni del D.M. 269/2010 sono state emendate con il D.M. 25 febbraio 2015, n.56,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - S.G. - n.107 del 11.5.2015, disponibile nella sezione documenti.

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